💢VINCOLI E BLOCCHI MOBILITÀ
1)Vincoli triennali che scaturiscono una volta che la domanda di mobilità viene soddisfatta
– vincolo triennale per la mobilità provinciale (territoriale o professionale) soddisfatta su scelta analica (scuola indicata espressamente nella domanda). Il docente soddisfatto su scelta analica non potrà presentare nuova domanda di mobilità se non dopo tre anni di titolarità sulla sede di trasferimento. Esempio. docente che nel 2022 ottiene mobilità provinciale sulla scuola X chiesta espressamente nella domanda, potrà fare nuovamente domanda di mobilità (territoriale o professionale) nel 2025.
-vincolo triennale per la mobilità comunale, nel caso il docente sia soddisfatto su distretto subcomunale (fase 1 della mobilità ). Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Questi due vincoli non si applicano ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, benchè soddisfatti su una preferenza espressa.
-vincolo triennale per la mobilità inteprovinciale (territoriale o professionale): è quello che avranno i docenti soddisfatti nella mobilità interprovinciale 2022, indipendentemente dal tipo di scelta (analitica o sintetica). E’ la novità del CCNI mobilità 2022 art. 2 comma 3.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
2) Vincoli derivanti da immissione in ruolo
-Per l’anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. È stato previsto che, fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022, per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità , il predetto vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica decorra a far data dal 2022/23. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità , la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.
– Docenti assunti in ruolo prima dell’anno scolastico 2020/2021: hanno già assolto il vincolo triennale e possono quindi fare domanda di mobilità (territoriale o professionale).
– Docenti che saranno assunti negli anni scolastici 2022-23 , 2023-24 e 2024-25: A questi docenti sarà attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.
Chiariamo un ulteriore punto
SCELTA ANALITICA (o PUNTUALE): istituzione scolastica indicata espressamente o (nella mobilità comunale di fase 1) distretto subcomunale
SCELTA SINTETICA: comune, ambito, provincia, distretto.