🟢🔴DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO CON VINCOLO TRIENNALE 🟢🔴
Il decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), ha previsto che il vincolo sia triennale, come leggiamo nell’articolo 58, comma 2 – lettera f), del medesimo:
f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”.
Per gli assunti nell’anno scolastico 2020/21 infatti il vincolo era di cinque anni, con il Decreto Sostegni bis è stato ridotto a tre
Il vincolo riguarda
mobilità
assegnazione provvisoria
supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL scuola dopo la conferma in ruolo vedi Docenti di ruolo dal 2020/21, superato il periodo di prova non potranno più accettare supplenze.
L’assegnazione provvisoria è forse il tasto più dolente, perchè il ricongiungimento anche solo provvisorio con i propri familiari spesso rende molto più proficuo anche il rendimento nella professione.
Deroghe
Sono esclusi i docenti in esubero o soprannumero e quelli di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento o meglio aggiornamento periodico nelle GaE).
A queste deroghe ne è stata aggiunta un’altra per le assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2021/22, cioè ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.
Tale vincolo si applica a tutti i docenti indipendentemente dalle graduatorie e procedure di assunzione.