🟢RUOLI E SUPPLENZE DOCENTI E ATA🟢 👉controllo punteggio e titoli dichiarati.
🔹Ieri 1° settembre 2021 presa di servizio per 58.600 docenti con incarico a tempo indeterminato o comunque finalizzato al ruolo in base al DL 73/3021.
👉Inizia l’anno di prova e formazione che porterà alla conferma in ruolo, ma il primo “step” da superare è il controllo dei punteggi.
🔺Controllo punteggio e titoli dichiarati
Il controllo relativo ai punteggi che hanno determinato l’immissione in ruolo è carico dell’istituzione scolastica di titolarità . In alcuni casi si tratterà di una formalità , dato che il controllo è già stato effettuato a più livelli (si pensi ad es. ai docenti assunti da concorso), ma è sempre bene chiarire le procedure.
🔹“Si richiama ciò che prevede l’O.M. 60/2020.
👉L’istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM n. 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.
🔺In particolare il Dirigente Scolastico appurerà che:
🔹gli aspiranti, individuati da I fascia GPS, siano in possesso di titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conforme alla normativa vigente;
🔹gli aspiranti, individuati da II fascia GPS, siano in possesso del titolo di studio e dei crediti formativi, qualora previsti per la relativa classe di concorso, e dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17.
👉Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina l’esclusione dalla relativa graduatoria.
👉👉Destinatari di contratto ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D. Lgs. 71
Si richiamano i requisiti:
🔹per i docenti di Sostegno: iscrizione nella prima fascia posto di sostegno delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
🔹per i docenti di posto comune: oltre all’iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
🔺🔹Retrodatazione giuridica
La legge n. 41/2020, di conversione del D.L. n. 22/2020, all’art. 2, comma 6 stabilisce che gli aspiranti all’immissione in ruolo da GM 2021 debbano essere destinatari di contratto di lavoro avente decorrenza giuridica dal 01/09/2020 per le classi di concorso e per il numero di posti specificati nell’allegato C) del D.M. n.91/2020.
🔹Si rammenta, inoltre, che in esito ai controlli effettuati, nel caso di mancanza di requisiti alla sottoscrizione del contratto, i Dirigenti Scolastici adotteranno gli atti conseguenziali (risoluzione del contratto, riconoscimento del servizio prestato di fatto e non di diritto, …).
🔺Si richiamano l’art.75 del Testo Unico sostiene che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e l’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso.