COMUNICATI

Richiesta di chiarimenti “Mancanza requisiti” per i docenti che hanno presentato istanza di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale (API)

Richiesta di chiarimenti “Mancanza requisiti” docenti assegnazione provvisoria interprovinciale – API

Nello specifico pervengono numerose doglianze di nostri iscritti che in relazione alla domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, presentata con Deroga della legge 104/92, viene indicato una generica scritta “mancanza di requisiti”.

Molti docenti che sono stati ricevuti agli uffici dell’AT Napoli, secondo i funzionari dei vari uffici, la “mancanza di requisiti” è in relazione alla comunicazione del Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico – Uffici IV e V con NOTA del 04-07-2024 prot. M.pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0101933 che ha fornito le indicazioni al fine di consentire a tutti Uffici di procedere con le operazioni di Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2024/25, evidenziando che :

(primo alinea)

“- ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.” cioè un requisito della legge 104 che essendo posseduta prima alla presentazione delle istanze non sblocca il vincolo triennale.  “Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza”

A nostro avviso però, a pag. 4 della NOTA del 04-07-2024 prot. M.pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0101933 viene specificato che:

“Tuttavia, considerato quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca – Periodo 2019 – 2021 – del 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti di cui ai precedenti primo, secondo e terzo alinea, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;………..”

Nulla quindi, a nostro avviso, è assolutamente ribadito da quanto descritto nel primo alinea “ in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE”.

Alla luce di quanto espresso, la scrivente organizzazione sindacale

CHIEDE

Vengano riammesse alle assegnazioni provvisorie tutte le domande che recano la dicitura “mancanza di requisiti” se per mancanza di requisiti sono quelli evidenziati sopra, o in alternativa fornire, alla scrivente organizzazione sindacale, una adeguata motivazione della “mancanza di requisiti”.

Sicuri di una benevole accoglienza della presente La ringraziamo, per qualsiasi comunicazione ci rendiamo disponibili:

Tel./fax: 0818261463

e-mail: info@adessoscuola.it

pec: sindacatoadessoscuola@pec.it

 

ALLEGATO:  Richiesta chiarimenti API docenti – AT napoli

 

SINDACATO “ADESSO SCUOLA”
IL PRESIDENTE
DS Prof. Giacomo Vitale

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