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Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024

L’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità:

Art. 4 co. 1 d.lgs. 62/2024

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»; c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Allegati: Art. 4 co. 1 d.lgs. 62/2024

Ufficio Stampa Adesso Scuola

 

 

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