BONUSDOCENTI

Bonus Natale 2024, aggiornamento requisiti: via il coniuge a carico, basta avere un reddito non superiore a 28.000 euro annuo e avere almeno un figlio a carico. Nota NoiPA: scadenza domanda 22 novembre

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl Concordato, decreto legge 14 novembre 2024, n. 167, contenente tra le altre misure le modifiche sui requisiti per ottenere il bonus Natale, l’indennità una tantum fino a 100 euro previsto dal Dl Omnibus per i lavoratori dipendenti.  Il provvedimento è entrato in vigore il 14 novembre.

Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)

Ecco le modifiche del Dl concordato:

All’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il lavoratore ha almeno un figlio (e non più anche il coniuge), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».

Eliminando il coniuge a carico tra i requisiti, il limite reddituale si riferisce di fatto all’avente diritto al bonus, indipendentemente dal reddito dell’altro coniuge.

Viene inoltre esplicitato che il bonus non spetta se il coniuge ne è beneficiario.

Il decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

I requisiti aggiornati

I requisiti aggiornati per ottenere il bonus sono quindi:

  • reddito complessivo non superiore a 28mila euro
  • almeno un figlio a carico
  • capienza fiscale: l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni per lavoro dipendente.

Domanda su NoiPA fino al 22 novembre

I lavoratori della scuola (compresi i supplenti brevi e saltuari) possono presentare domanda su NoiPA fino al 22 novembre, ore 12.

Si ricorda che gli aventi diritto al bonus, che non producono domanda entro il 22 novembre per riceverlo con la tredicesima, possono ottenere l’indennità spettante in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025.Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?

Oltre il 22 novembre 2024, l’indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Si vedano su questo le FAQ Bonus Natale NoiPa:

NoiPA, con nota del 15 novembre, informa delle modifiche introdotte:

” Con la presente funzionalità è possibile presentare domanda per l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 2-bis del D.L. n.113/2024 come modificato dal D.L. n.167/2024 del 14/11/2024, in presenza delle condizioni contemplate dal citato dettato normativo (reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l’anno 2024 e almeno un figlio fiscalmente a carico). Viene eliminato il requisito di avere il coniuge fiscalmente a carico.

Nel caso di coniugi o conviventi entrambi in possesso dei requisiti, il bonus può essere richiesto da uno solo dei due.

Si ricorda che l’espressione “coniuge” deve intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016. Per “convivente” si intendono i conviventi di fatto, a norma dell’art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Al fine di ricevere l’indennità contestualmente all’erogazione della mensilità dicembre e della tredicesima, il termine per presentare la domanda in questione scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024. Successivamente, la relativa funzionalità sarà inibita e l’indennità – ove spettante – potrà essere fruita esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Si avvisa che in sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l’indennità a seguito della verifica dell’ammontare del reddito effettivamente percepito. Ulteriore verifica sarà espletata dall’Agenzia dell’Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.

Per ogni ulteriore specifica relativa alle condizioni di spettanza e alle modalità di erogazione della suddetta indennità, si rimanda alle Frequently Asked Questions (FAQ) ove sono consultabili anche le pertinenti fonti normative e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.

Per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico ti ricordiamo che puoi sempre utilizzare il servizio Gestione Familiari a carico e Detrazioni.”

Allegati:

Ufficio Stampa Adesso Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *