🟠🟢PART TIME DOCENTI E ATA
🟢La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale docenti e ATA. Possono richiederlo sia coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato sia i neoassunti, che possono decidere di instaurarlo così da subito. Il part time può inoltre essere richiesto dai supplenti al 31 agosto o al 30 giugno. I chiarimenti dell’Usr Lazio.
🔸La materia del rapporto di lavoro a tempo parziale è regolata dall’articolo 39, per il personale docente, e dagli articoli 44, comma 8, e 58, per il personale ATA, del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, mantenuti in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, nonché dall’articolo 18, comma 6, di tale ultimo contratto per il caso particolare delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere.
🔹I dirigenti scolastici, ricevuta una di tali domande, dovranno affidarsi alle comunicazioni degli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale.
Se non vi è residuo sul contingente le istanze dovranno essere rigettate.
🔸Il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e sarà prorogato automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegrazione a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato.
🔹L’Usr ricorda che ai sensi del combinato disposto degli articoli 25, comma 6, e 39 del C.C.N.L. 2006-2009, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a tempo parziale.
🔸La richiesta di concessione del tempo parziale può essere avanzata solo dai docenti con contratto a tempo determinato con
scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non dai supplenti brevi