🟥 Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 per la prevenzione dell’infezione da Covid
Secondo quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 in G.U  l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione dal Covid è obbligatorio dal Dal 15 dicembre 2021 ed è da adempiersi sia in relazione alla prima dose (per tutti coloro che ad oggi avevano rifiutato di somministrarsi al vaccino), sia in relazione alla somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Il testo del decreto-legge contempla una serie di misure distinguendole in diversi ambiti:
1. Obbligo vaccinale e terza dose.
Il decreto legge prevede, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose e non rinnova la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. L’obbligo per la somministrazione della dose di richiamo dovrà adempiersi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui si è in possesso, ma comunque a partire dal quinto mese compiuto dalla seconda dose.
2. Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie.
Tutto il personale docente e ATA rientra nelle categorie OBBLIGATE ad effettuare il vaccino. Pertanto tutto il personale ancora non vaccinato, per adempiere all’obbligo vaccinale, dovrà produrre, a partire dal 15 dicembre ed entro cinque giorni dalla sollecitazione della scrivente, la documentazione comprovante:
• l’effettuazione della vaccinazione. A vaccinazione avvenuta, i neo vaccinati – chiarisce il decreto – dovranno produrre la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione.
• oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Il decreto non specifica come il lavoratore debba comportarsi nel periodo di tempo che lo separano dalla prima dose, ma è plausibile pensare che, così come a un genitore o a un visitatore della scuola si richiede il tampone qualora non possieda il vaccino, anche nel caso del personale scolastico sarà così fino all’effettuazione della vaccinazione. La durata dei tamponi, uno dei tre metodi che permettono di ottenere il green pass base, resterà invariata, ovvero, per i tamponi molecolari 72 ore, mentre per i tamponi antigenici 48 ore.
• oppure l’attestazione, rilasciata da un medico abilitato, relativa all’essere dispensati per fragilità o comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (da presentare in segreteria).
3. Modifiche tipologie e durata GREEN_PASS
– riduzione della durata di validità del Green Pass dagli attuali 12 mesi a 9 mesi. La certificazione verde verrà rinnovata per altri 9 mesi dal momento della somministrazione della terza dose.
– estensione dell’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass ad ulteriori settori (trasporti, alberghi, spogliatoi, etc…). – istituzione del Green Pass rafforzato. A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass cd. rafforzato, che vale per coloro che sono o vaccinati, oppure guariti. Il nuovo Certificato
verde sarà indispensabile per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, tuttavia nel periodo dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 tale Green Pass rafforzato sarà indispensabile anche in zona bianca.
4. Rafforzamento dei controlli.
– I controlli delle prefetture e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie (somma da euro 400 a euro 1.000, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione) saranno intensificati.
– Resta affidata ai dirigenti scolastici, che finora hanno avuto il compito di verificare il possesso del green pass ordinario, la competenza per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico, tramite il controllo del relativo certificato verde
5. Sanzioni e Conseguenze della mancata vaccinazione.
Nei casi in cui, in occasione del controllo, dovesse risultare che un soggetto non abbia effettuato la vaccinazione anti Covid, o non abbia presentato la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici inviteranno tempestivamente l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito la documentazione descritta al punto 2 della presente comunicazione.
In caso di mancata presentazione della predetta documentazione i dirigenti scolastici, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne daranno immediata comunicazione scritta all’interessato e da questo momento scatterà l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione dal lavoro non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge approvato il 24 novembre.