SICUREZZA

Sicurezza nella scuola: modifica all’art. 18 Dlgs 81/08, i dirigenti non saranno più responsabili

🟢E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 20 dicembre  la Legge 215 del 17 dicembre con la quale è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146.
👉Il provvedimento contiene una modifica significativa al decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di particolare importanza per le scuole, molto attesa soprattutto dai dirigenti scolastici.

👉Nell’articolo 18 del Dlgs 81/08 viene infatti introdotto un nuovo comma che così recita: “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente”.
👉Inoltre si chiarisce anche che “qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione”.
👉Sono introdotte anche nuove regole per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR): per i rischi strutturali, infatti la valutazione e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Entro il 20 febbraio, 60 giorni dalla entrata in vigore della legge,  spetterà al Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,  stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici 

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