2022/23DOCENTIGPS

DOMANDA GPS SOSTEGNO 2022/24 FAQ del MINISTERO

👉👉Il Ministero Istruzione ha pubblicato una serie di FAQ contenenti delle precisazioni in merito alla compilazione dell’istanza.
🔹Vediamo, dunque, di riassumere i chiarimenti ministeriali riguardanti la domanda per le GPS sostegno.

🔶Il primo quesito riguarda la FAQ N. 24 che parla della graduatorie su posto di sostegno I fascia: nella sezione A.2 si deve ‘flaggare’ ‘Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato’ oppure ‘Nessuna selezione’ (In questa procedura non vi è un rimando diretto al DM 92/2019 come per le procedure per l’iscrizione ai concorsi?)

🔹🔹Il DM 92/2019 è meramente attuativo – ha risposto il Ministero – Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.

🔶La FAQ N. 25, inoltre, sottolinea come non vi sia alcuna incompatibilità tra il servizio svolto su sostegno e la frequenza del corso di specializzazione: dunque, si può tranquillamente caricare.

🔶Nella FAQ N. 26 viene posto il caso del docente che è stato chiamato su sostegno da graduatoria incrociata. In questo caso dev’essere inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso da cui si è stati chiamati, pertanto, è ininfluente.

🔶La FAQ N. 27 si riferisce ai casi in cui la voce ‘annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2019/2020″ debba essere ‘flaggata’: tale voce va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.

🔶La FAQ N. 48 chiede se sia valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno? La risposta è sì, in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

👉In merito a chi, invece, deve prendere abilitazione/specializzazione nel prossimo mese di giugno, è possibile iscriversi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo: la normativa, infatti, consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio 2022 di iscriversi con riserva, da sciogliere entro tale data con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.

🔷Che dire, invece, di chi dovrebbe conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio 2022 ma non sa se le tempistiche potranno essere rispettate? Cosa succederà in questo caso?
La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2022/23 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi (tramite apposita istanza) negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’anno scolastico 2023/24.

👉Nel caso in cui si dovesse conseguire la specializzazione di sostegno oltre il termine ultimo per la presentazione delle istanze, non sarà possibile, invece, dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio: infatti, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

Loading

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *