2022/23DOCENTIGPS

GPS 2022/24, docenti di ruolo possono presentare la domanda

✅Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si aggiorneranno sino al 31 maggio 2022. Anche i docenti di ruolo possono presentare domanda: Perché presentare l’istanza? Per quale grado di istruzione/classe di concorso?

🔶Le domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS, secondo l’OM n. 112/2022, si presentano per una sola provincia, tramite Istanze Online, dalle ore 9.00 del 12 maggio alle ore 23.29 del 31 maggio 2022.

🔶Con la medesima istanza gli aspiranti si inseriscono nelle graduatorie di istituto di II e III fascia, compilando un’apposita sezione della stessa domanda, dove scegliere sino a 20 scuole per ogni classe di concorso/posto di inserimento in GPS (le scuole sono ubicate nella medesima provincia delle predette GPS).

✅Docenti di ruolo
Incarichi di supplenza

📍I docenti di ruolo, come detto sopra, possono presentare domanda di iscrizione nelle GPS di prima o seconda fascia, fermo restando il possesso dei summenzionati titoli d’accesso.

🔶La presentazione della domanda è finalizzata ad ottenere eventuali incarichi di supplenza (al 31/08 o al 30/06), ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (confermato dal CCNL 2016/18), in base al quale:

📍i docenti di ruolo possono accettare contratti di supplenza a tempo determinato in un diverso grado d’istruzione o per altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità;
il contratto a tempo determinato deve essere di durata non inferiore ad un anno (al 31/08 o al 30/06);
i docenti interessati mantengono la titolarità della sede complessivamente per tre anni.
Domanda GPS e classi di concorso/grado istruzione

🔶Alla luce di quanto detto sopra, nello specifico di quanto riportato nel punto 1, il docente di ruolo, in possesso dei previsti titoli d’accesso, può presentare domanda per un grado di istruzione diverso ovvero per un diversa classe di concorso rispetto a quelli di titolarità, perché altrimenti non potrebbe conseguire l’eventuale incarico di supplenza.

✅Conseguentemente, il docente titolare:

📍nella scuola dell’infanzia può presentare domanda per la scuola primaria e/o secondaria;
nella scuola primaria può presentare domanda per la scuola dell’infanzia e/o secondaria;
📍nella scuola secondaria di primo grado può presentare domanda per infanzia/primaria, per altra classe di concorso della secondaria di primo grado e/o per la scuola secondaria di secondo grado;
📍nella scuola secondaria di secondo grado può presentare domanda per infanzia/primaria, per altra classe di concorso della secondaria di secondo grado e/o per la scuola secondaria di primo grado.

✅Precisiamo che, ai fini dell’iscrizione nella seconda fascia delle GPS scuola secondaria (e seconda fascia ITP) , come si legge nella tabella sopra riportata, i docenti accedono:

📍con il titolo di studio (laurea) e 24 CFU oppure abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione;
gli ITP con il diploma e 24 CFU oppure abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione.
Pertanto, essendo già abilitati, i docenti di ruolo, che intendono iscriversi nella suddetta seconda fascia delle GPS, non devono conseguire i 24 CFU.

✅Perché presentare domanda

I motivi, che possono spingere alla presentazione della domanda, sono diversi, primo fra tutti quello di poter lavorare per uno o più anni nella provincia di residenza; un altro motivo ancora potrebbe essere quello “mettersi in gioco” in un altro grado di istruzione.

✅Docenti immessi in ruolo dal 2020/21
👉👉Una precisazione a parte va fatta per i docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2020 che, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies del DL 126/2019, convertito in legge n.159/2019, una volta confermati in ruolo vengono cancellati da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (GaE, GI e GPS) o indeterminato (GM concorsi straordinari; GM di concorsi ordinari di procedure concorsuali uguali a quella di immissione in ruolo), ad eccezione delle graduatorie di merito di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

🔶Alla luce di tale disposizione, dunque, i docenti immessi in ruolo nel 2020/21, che hanno superato l’anno di prova e ottenuto la conferma in ruolo, sono stati cancellati dalle GPS. Possono tali docenti presentare nuovamente domanda per inserirsi nelle GPS?

Nelle norme sopra citate non è previsto alcun divieto, come anche nell’OM n. 112/2022 che disciplina l’aggiornamento delle GPS 2022/24.
👉Vero è che, per il 2022/23, i docenti di cui sopra (assunti nel 2020/21) non possono accettare l’incarico a tempo determinato, ma potrebbero accettarlo per l’ultimo anno di vigenza delle stesse GPS, ossia per il 2023/24 (i docenti in questione, infatti, hanno 3 anni di blocco – 2020/21, 2021/22, 2022/23 – a meno che non abbiano presentato domanda di mobilità per ottenere un nuova sede di titolarità dall’a.s. 2022/23, per cui il blocco riparte). 🔶D’altra parte, la possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato è prevista dall’articolo 36 del CCNL 2007, per cui impedire un “nuovo” inserimento creerebbe una disparità tra chi è stata immesso prima dell’a.s. 2020/21 e chi è stato assunto a partire da tale anno scolastico. Un chiarimento ministeriale sarebbe, comunque, opportuno.

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