Assegnazione provvisoria docenti 2022/23
➖Assegnazione provvisoria: per quali motivi si può chiedere❓
👉L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:
🔹ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
🔹ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
🔹gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
👉Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.
➖Provincia➖
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per la provincia di titolarità (assegnazione provvisoria provinciale) ovvero per una provincia diversa da quella di titolarità (assegnazione provvisoria interprovinciale).
La domanda, quindi, può essere presentata per una sola provincia (quindi si può presentare o domanda provinciale oppure interprovinciale), indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e sino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per quale posto/classe di concorso❓
➖L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:
🔹per la classe di concorso/posto di titolarità;
🔹per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
🔹per posto di sostegno dai docenti senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno (ciò per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali).
🔹La domanda di assegnazione, per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, può essere presentata dai soli docenti che hanno superato l’anno di prova, ossia hanno ottenuto la conferma in ruolo (per l’a.s. 2022/23 e precedenti).
I docenti titolari su sostegno, ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per posto comune.
Chi non può presentare domanda❓
➖L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta:
🔹dai docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23;
🔹per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai docenti (anche assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti) che non hanno ottenuto la conferma in ruolo;
🔹per posto comune, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
🔹dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22.
Quanto al personale di cui al punto 4 sopra riportato, ricordiamo che è l’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 [modificato dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019), come modificato dall’articolo 58, comma 2 – lettera f), del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021)] a disporre che i docenti, assunti dall’a.s. 2020/21, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007), soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, ad eccezione dei docenti in situazione di soprannumero o esubero. Tale vincolo non si applica, inoltre, ai docenti con disabilità grave ovvero che assistono soggetti con grave disabilità (figlio, coniuge, parente o affine entro il terzo grado ), purché la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai bandi di concorso – per i docenti assunti da GM – o all’aggiornamento delle graduatoria ad esaurimento – per i docenti assunti da GaE.
Chi può presentare domanda❓
➖L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:
🔹dai docenti assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti;
🔹per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai soli docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo (e non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
🔹per soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
🔹per posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
🔹dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che si trovino in situazione di esubero o soprannumero;
🔹dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano affetti da grave disabilità o che assistano soggetti con grave disabilità (figlio, coniuge, parente o affine entro il terzo grado ), a condizione che la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai bandi di concorso (per i docenti assunti da GM) o all’aggiornamento periodico delle graduatoria ad esaurimento (per i docenti assunti da GaE);
🔹dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano genitori di figli minori di 3 anni;
dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 che siano coniugi conviventi di personale militare.
Evidenziamo che il presente articolo è redatto sulla base delle disposizioni di cui al CCNI 2019/22, come ulteriormente chiarite dalla nota n. 18372 del 14/06/2021, per cui quanto sopra riportato potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche, considerato che il contratto andrà riscritto per il triennio 2022/25.