Docenti neoimmessi in ruolo 2022 potranno presentare domanda di mobilità nonostante il vincolo triennale.
I docenti neo immessi in ruolo sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all’articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 (“comma 5” introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.
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- In base alla citata normativa, i neo assunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
- Durante i suddetti tre anni di vincolo, dunque, gli interessati non possono chiedere il trasferimento, tuttavia possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
La normativa sopra citata va letta congiuntamente al CCNI sulla mobilità 2022/25 in base al quale, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione.
- Pertanto, per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:
- scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
- scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
- scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.