Ricorso per mancata convocazione dalla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis dl 25 maggio 2021, n. 73 – vittoria totale
🟠🟢GRANDE SODDISFAZIONE DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE ADESSO SCUOLA
MANCATA CONVOCAZIONE DALLA PROCEDURA STRAORDINARIA EX ART. 59, COMMA 9 BIS DL 25 MAGGIO 2021, N. 73 – VITTORIA TOTALE
👉Una docente precaria nostra assistita, titolare di riserva di legge 68/99 e beneficiaria di precedenza ex art. 21 legge 104/92 si e’ rivolta al nostro studio legale per contestare il mancato conferimento dell’incarico ex art. 59, comma 9 bis, DL 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato all’immissione in ruolo, ovvero concorso straordinario bis 2022.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato innanzi al tribunale di Napoli nord, “ricostruita la vicenda nei passaggi essenziali, osserva il Tribunale che parte ricorrente contesta le nomine da GPS effettuate con il bollettino del 26.8.2022, finalizzato alle immissioni in ruolo con procedura straordinaria per la classe di concorso ADMM, nella parte in cui omette il nominativo della ricorrente. Lo contesta sotto un duplice profilo: in quanto la ricorrente avrebbe avuto diritto alla quota di riserva ex L. 68/99; in quanto la ricorrente è titolare del diritto di precedenza ex art. 33 comma 6, L. 104/92 essendo affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L 104/92. Entrambe le censure sono degne di pregio.”
“Con riferimento alla violazione della quota di riserva ex L 68/99 si osserva brevemente quanto segue.
La Corte di Cassazione ha affermato (Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020 n.28625; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4110), – disattendendo le argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle categorie protette rilevano solo all’interno di “ciascun scaglione” di appartenenza -, che qualora nell’impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3, in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”.
Con riferimento alla violazione del diritto di precedenza nella scelta della sede ex art. 33, comma 6, L 104/1992 si osserva quanto segue.
Parte attrice sostiene che con la sua esclusione dalle nomine del bollettino del 26.8.2022 non è stata violata solo la quota di riserva ex L. 68/99 ma anche il diritto di precedenza nella scelta della sede ex art. 33, comma 6 L. 104/92.
Sul punto il Ministero riconosce di averla esclusa dalla giĂ menzionata graduatoria sostenendo che la docente, per usufruire del beneficio della precedenza di cui alla L. n. 104/92, avrebbe dovuto produrre la relativa istanza GPS nella propria provincia di residenza, che risulta essere Avellino, residente nel Comune di Quadrelle), laddove la medesima ha invece optato per Napoli.
Osserva il Tribunale che tale circostanza è del tutto irrilevante.
In linea generale la L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 6, stabilisce, per quanto qui interessa, che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità … ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso”.
Il precedente comma 5, è invece così formulato “Il genitore o il familiare lavoratore… che assista con continuitĂ un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,’” (le ultime tre parole sono state soppresse dalla L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 19) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piĂą vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Con riferimento al comma 6 si osserva che l’ordinamento appresta una tutela anche maggiore quando la scelta della sede di lavoro riguarda un soggetto che versa in uno status di handicap con connotazione di gravità personale.
La norma da applicare alla fattispecie in esame e di cui all’art. 33 citato, comma 6, in ragione della ratio della stessa, è diretta a consentire la effettività del diritto al lavoro della persona svantaggiata per la situazione di handicap grave in cui si trova per ragioni di salute e alla quale non sono pertanto riferibili le giustificazioni della limitazione al diritto del disabile all’assistenza familiare enunciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325 del 1996 (secondo la quale non è immaginabile che la tutela del disabile si debba fondare esclusivamente sull’assistenza familiare, la quale può pertanto subire limitazioni laddove contrasti con interessi di pari rilievo costituzionale), nonché approssimativamente richiamate dall’INPS.
“Il fatto che il Ministero abbia escluso dalla graduatoria la ricorrente è già elemento idoneo e sufficiente ad accogliere il ricorso e tale circostanza, non contestata, emerge dal bollettino del 26.8.2022, in atti.
Si osserva, per completezza, che dallo stesso bollettino si evince che vi sono altri docenti che in assenza di alcun titolo di preferenza e riserva sono stati assegnati a scuole indicate dalla ricorrente nella propria domanda”
Pertanto, il Giudice del Lavoro con ordinanza ex art. 700 c.p.c. Rg. 14092/2022 ha accolto totalmente il ricorso ordinando all’amministrazione scolastica di rettificare il bollettino del 26.08.2022 inserendo il nominativo della ricorrente.
UfficioStampaAdessoScuola