Abilitazioni in Romania, sentenza del Consiglio di Stato: Ministero dovrà riconoscerle, valutarle e chiedere eventuali integrazioni.
La questione relativa alle abilitazioni in Romania sia per quelle ordinarie che per il sostegno è stata affrontata con la sentenza del Consiglio di Stato N.00021/2022REG.PROV.COLL. – N. 00023/2022 REG.RIC.A.P. pubblicata il 29 dicembre 2022.
Nella sentenza, lunga ben 25 pagine, viene riportato che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”
Cosa vuol dire? In soldoni, il Ministero potrebbe non ritenere che il percorso sia conforme a quelli che sono i requisiti richiesti e chiedere agli interessati una integrazione per poterle considerare valide. Esempio? In caso di mancanza del tirocinio o di determinati ambiti di studio. Sta nei fatti che in caso di rifiuto dell’interessato all’integrazione il titolo non venga valutato.
Fonte: Sentenza del Consiglio di Stato N. 00021/2022REG.PROV.COLL. – N. 00023/2022 REG.RIC.A.P. pubblicata il 29 dicembre 2022.
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