Anno di formazione e supplenza su altra classe di concorso: confronto tra DM 850/2015 e il DM 226/2022 [Chiarimenti USR Piemonte]
Il DM 226/2022 emanato il 16 agosto 2022 disciplina l’anno di formazione e prova per chiunque, partire dall’anno scolastico 2022\2023, deve svolgere l’anno di formazione e prova.
Una casistica particolare è quella del docente chiamato a svolgere l’anno di formazione e prova che si trovi provvisoriamente in servizio su altra classe di concorso/ordine di scuola.
Potrebbe accadere infatti che il docente abbia usufruito dell’art. 36 CCNL che consente al personale docente di ruolo di accettare supplenza (al 30 giugno/31 agosto) su altra tipologia o classe di concorso oppure che il docente abbia richiesto e ottenuto assegnazione provvisoria o utilizzo su altra classe di concorso, altro ordine o tipologia di posto.
IL DM 850/2015
Il Decreto Ministeriale 850/2015, che disciplinava il percorso di formazione fino all’anno scorso, prevedeva all’art. 3. comma 4 la possibilità, in caso di differimento della presa di servizio, che il periodo di formazione e prova fosse svolto nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove veniva svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.
Il comma 5 dello stesso articolo prevedeva che il periodo di prova potesse essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:
a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria (quindi il docente immesso in ruolo su posto di sostegno infanzia potrà svolgere anno di prova anche su posto di sostegno primaria e viceversa).
b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (quindi il docente immesso in ruolo su posto di sostegno I grado potrà svolgere anno di prova anche su posto di sostegno II grado e viceversa).
c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Si ammetteva quindi la possibilità di svolgere il periodo di formazione anche su altra classe di concorso purché si trattasse di altra classe di appartenente allo stesso ambito disciplinare e appartenente allo stesso grado d’istruzione.
Quanto detto era applicabile, per espressa previsione normativa, al caso del docente assunto con decorrenza giuridica (ma non economica) e destinatario di supplenza annuale o sino al termine del servizio. Tale fattispecie risultava essere applicabile per analogia anche al caso del docente in assegnazione provvisoria su tipologia di posto\classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità.
IL NUOVO DM 226/2022
L’USR Piemonte, con la nota n. 17229 del 24 Novembre 2022, ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova su altra classe di concorso.
Il DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegno.
“Pertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile”.
In altri termini, qualora il docente si trovi in assegnazione provvisoria/servizio su altra classe di concorso/tipologia di posto, diversamente da quanto poteva avvenire in passato, l’anno di prova dovrà essere rinviato.
Alla medesima conclusione si deve pervenire anche nel caso di fruizione di aspettativa ex art. 36 e servizio su altra tipologia o classe di concorso.