Assegnazioni provvisorie A.S. 24/25: personale DOCENTE domanda dall’11 luglio al 24 luglio 2024 – personale ATA domanda dall’8 luglio al 19 luglio 2024 – Modulistica
Per l’a.s. 2024/25
- il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dall’11 luglio al 24 luglio 2024;
- il personale ATA potrà presentare le istanze dall’8 luglio al 19 luglio 2024.
Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2024-25 con Intesa del 27 giugno 2024.
Modulistica – Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie – Ministero dell’Istruzione e del Merito
- Modulo U1 2024
- Modulo U2 2024
- Modulo U3 2024
- Modulo U4 2024
- Modulo AP1 2024
- Modulo AP2 2024
- Modulo AP3 2024
- Modulo AP4 2024
- Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
- Modulo UR1 2024
- Modulo UR2 2024
- Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
- Autodichiarazione servizio su sostegno
- Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
- Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
- Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
- Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
- Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
- ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola dell’infanzia
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola primaria
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di primo grado
- Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di secondo grado
Autodichiarazioni
- ALLEGATO-G-Dichiarazione-docenti-beneficiari-deroghe
- ALLEGATO-H-Dichiarazione-lavoratrici-vittime-di-violenza
- AMMINISTRATORE-ENTE-LOCALE
- anno di prova
- anno di prova e abilitazione altra cdc
- ASPETTATIVA-SINDACALE
- ASSISTENZA LEGGE 104.92
- ASSISTENZA-AL-FRATELLO-O-SORELLA
- CONIUGE-MILITAREDichiarazione personale per la determinazione della precedenza coniuge militare o categoria equiparata
- CONIUGE-MILITARE-DICHIARAZIONE-DI-CONVIVENZA
- CURE-CONTINUATIVE
- DISABILE-ART-21_personale
- DISABILE-HANDICAP-GRAVE-ART-33-COMMA-personale
- ESIGENZE DI FAMIGLIA (ricongiungimento e figli)
- FIGLI DAI 7 AI 12
- ANNI FIGLI FINO I 6 ANNI
- servizio su sostegno Autodichiarazione prestazione di servizio per almeno un anno – anche a tempo determinato – su posto di sostegno
- titolo di sostegno RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ANCHE SU POSTO DI SOSTEGNO
- TUTELA-LEGALE
Elenchi ufficiali
Guide
- Mobilità di Fatto – Domanda di Assegnazione Provvisoria
- Mobilità di Fatto – Domanda di Utilizzazione
Normativa
Il personale docente presenterà l’istanza, dal giorno in cui la piattaforma sarà attiva, attraverso la piattaforma di Istanze online
I docenti neoassunti con contratto a tempo determinato finalizzato alla nomina in ruolo utilizzeranno, invece, i modelli cartacei e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
La nota del Ministero sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per l’anno scolastico 2024/25
DOCENTI: CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
- i docenti a tempo determinato nel 23/24, assunti da concorso straordinario bis, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e da GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
- i docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno a.s. 23/24 (possono presentare domanda provinciale e interprovinciale, a condizione di rientrare in una delle suddette deroghe e di aver superato l’anno di prova; come sappiamo si può presentare domanda o provinciale o interprovinciale, in quanto la domanda si può inoltrare ad una sola provincia).
Quali sono le deroghe del CNNL 2019/21
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Motivi
I docenti che rientrano in queste categorie possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25 se sussiste uno dei motivi necessari per richiederla
Ecco quali (uno solo dei seguenti):
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; attenzione alla prima preferenza
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria; Che cosa si intende
- ricongiungimento al genitore.
Classi concorso/posti richiesti
La domanda di assegnazione, oltre che per la classe di concorso/posto di titolarità, può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità. Requisiti per spostarsi da infanzia/primaria a secondaria
Sostegno senza titolo
L’assegnazione provvisoria, infine, può essere chiesta anche per posto di sostegno senza titolo di specializzazione, purché sussistano determinati criteri e requisiti:
- si presenta domanda interprovinciale (non si può chiedere per la provincia di titolarità)
- si stia per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o, in subordine, sia stato prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Precisiamo che, sempre ai sensi dell’articolo 7, comma 14, del CCNI 2019/22:
- nel movimento Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) del successivo articolo 8;
- l’assegnazione su posto di sostegno ai suddetti docenti senza titolo, è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive
ATTENZIONE: se si ottiene l’assegnazione provvisoria l’anno vale per il conteggio del triennio di vincolo
CHI PUÒ CHIEDERE UTILIZZAZIONE
I requisiti e le condizioni richieste ai fini della presentazione dell’istanza sono indicati nell’articolo 2 del CCNI. La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
Obbligo pubblicazione graduatorie
Gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare le graduatorie relative con l’indicazione a fianco di ogni nominativo della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo. L’Intesa non indica una data entro la quale gli Uffici Scolastici devono espletare questa operazione.
Eliminato il referente unico
Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali.
Come si calcola anzianità di servizio
UfficoStampaAdessoScuola