Concorso straordinario bis: ai docenti neoassunti a dicembre servono 120 giorni di attività didattica
CONCORSO STRAORDINARIO BIS
docenti neoassunti a dicembre
difficile e in alcuni casi impossibile raggiungere i 120 giorni di attività didattica
Concorso straordinario bis di cui al DDG n. 1081 del 6 maggio 2022: ancora in questi giorni proseguono – fortunatamente – le assunzioni. Ma il problema a questo punto diventa la mancata possibilità di poter svolgere già nel 2022/23 l’anno di prova e formazione, mentre non viene messa in dubbio l’acquisizione dei 5 CFU previsti per questo percorso.
Nomine entro il 31 agosto 2022
Le nomine effettuate entro il 31 agosto 2022 non hanno avuto problemi. Seguono l’iter previsto per i neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 per l’anno di prova e formazione e quelle specifiche previste per il concorso straordinario bis, che prevedono:
assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato.
Nomine dopo il 31 agosto 2022
Per le nomine dopo il 31 agosto 2022 il Ministero ha pubblicato la nota del 25 agosto 2022, lasciando agli USR – in accordo con le commissioni – la facoltà di decidere quali posti era possibile accantonare e quali invece immettere subito nella disponibilità delle supplenze rinviando l’iter al 2023/24.
Il punto di discrimine era rappresentato proprio dalla possibilità di poter svolgere, da parte dei neoassunti nel 2022/23, l’anno di prova e formazione, i cui capisaldi sono rappresentati da:
almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica
Per questo motivo ad es. USR Piemonte ha indicato come data ultima per procedere alle assunzioni il 30 novembre
In altri USR invece le assunzioni sono proseguite anche nel corso del mese di dicembre e probabilmente proseguiranno ancora.
A questo punto però diventa sempre più difficile poter portare a termine i 120 giorni di attività didattica.
Essi infatti comprendono
” sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l’orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni. Nota Piemonte
E quindi?
Pur accogliendo favorevolmente le assunzioni perchè comunque permettono ai docenti di poter svolgere il percorso formativo da 5 CFU, anche se non aggiungono nulla allo stato giuridico dei docenti perchè si tratta di una nomina a tempo determinato, una risposta certa andrebbe data.
Lo stesso USR del Piemonte temporeggia in merito. Potranno infatti verificarsi due casi
eventuali casi di dubbio raggiungimento dei 120/180 giorni di attività didattica/servizio effettivo
eventuali situazioni dei docenti che non hanno completato il 75% delle ore di formazione erogata dalle Scuole polo (laboratori, incontro iniziale e finale), come previsto dalla normativa vigente, sia per motivate esigenze di tipo personale sia in ragione di possibili sovrapposizioni temporali con la formazione universitaria finalizzata al conseguimento dei 5 CFU.
A questo scopo l’USR effettuerà ad aprile/giugno 2023 uno specifico monitoraggio e fornirà alle scuole interessate le necessarie istruzioni in ordine alle eventuali possibili soluzioni attivabili.
Questo timido spiraglio al momento interessa solo l’USR Piemonte, mentre altri USR – pur continuando a disporre le nomine – non sono intervenuti in merito.
I sindacati avevano chiesto al Ministero di poter considerare valido il servizio eventualmente svolto sulla stessa classe di concorso prima della nomina dalla graduatoria del concorso, ma la risposta è stata negativa.
5 CFU
Rimane a nostro parere inalterato il diritto dei neoassunti a svolgere e completare il percorso dei 5 CFU, che interessa in maniera specifica la formazione del docente neoassunto da concorso straordinario bis.
UfficioStampaAdessoScuola