Docenti assunti dal 1/09/21 da GPS prima fascia e elenchi aggiuntivi non possono partecipare alla mobilità
I docenti assunti il primo settembre 2021 da GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi su posto comune e di sostegno non possono partecipare alla mobilità 2022/23.
Non possono chiedere il trasferimento per il prossimo anno scolastico 22/23, perché sono stati assunti come docenti con un contratto a tempo determinato di durata annuale al 31 agosto 2022 e avviati ad una procedura assunzionale definita dal medesimo art.59 della legge 106/21.
Nonostante i docenti debbano essere assunti in ruolo l’1.9. 2022 con retrodatazione giuridica all’ 1.09.2021, non è chiaro al momento se saranno o meno nelle condizioni di poter chiedere la mobilità per un anno per il 2022/23 (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).
Come tutti i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21, i docenti assunti quest’anno da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi, saranno soggetti al blocco dei trasferimenti, dei passaggi di cattedra, dei passaggi di ruolo, delle utilizzazioni, delle assegnazioni provvisorie e altresì nell’impossibilità di accettare supplenze annuali da GPS o da GI per altre classi di concorso o altra tipologia di posto, ai sensi dell’art.36 del CCNL.
Il blocco nella mobilità, che per i docenti neo-immessi in ruolo è previsto dall’art. 58 comma 2 lettera f) della legge 106/2021 che ha convertito in legge il D.lvo 73/2021, andrebbe abolito a livello Parlamentare, facendo rientrare tutta la materia dei vincoli nella mobilità nell’alveo della contrattazione di Comparto e impegnando per questo le forze politiche per un provvedimento legislativo ad hoc, abrogativo del comma 2, lettera f) dell’art.58 della legge 106/2021.
Come per i trasferimenti anche per le Assegnazioni Provvisorie e le Utilizzazioni possono fare domanda solo i docenti con un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1 comma 1 del CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 19/22) e che comunque essi siano nello status di docenti di ruolo all’atto della presentazione della domanda di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria.
I docenti assunti a settembre 2021 per lo scorrimento delle GPS di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi, ai sensi dei commi 4,5,6,7,8 dell’art. 59 della legge 106/2021, non sono ancora docenti di ruolo, essendo stati assunti come supplenti su posto vacante e avviati ad una procedura finalizzata alla loro immissione in ruolo sui posti residuati dopo le immissioni in ruolo ordinarie effettuate per l’a.s. 2021/22 nella provincia in cui sono stati inseriti a domanda in GPS di prima fascia per il biennio 20 /21 e 21/22 o negli elenchi aggiuntivi se hanno conseguito l’abilitazione e/o il titolo di sostegno entro il 31.7.2021.
La procedura assunzionale per i suddetti docenti non è limitata al solo superamento del periodo di formazione e prova ( giugno 2022), ma anche al superamento di una successiva prova di idoneità disciplinare ( luglio 2022) da cui dipenderà la loro conferma o meno in ruolo.
Aspettiamo il nuovo CCNI 2022/25 che fornirà indicazioni sulla Mobilità 2022/23 e sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale Docente, educativo e Ata.