Docenti assunti in ruolo nel 2022/23 hanno vincolo triennale. Ecco cosa possono fare e cosa no negli anni di blocco
Procedure assunzione a.s. 2022/23
Le assunzioni per l’a.s. 2022/23 autorizzati dal MEF sono pari a 94.130 posti (DM n. 184/2022).
Esse si svolgeranno nel seguente ordine e secondo le procedure di seguito indicate:
-
- immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM
- immissioni in ruolo tramite Call veloce da GaE e GM
- assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno
- Concorso straordinario bis
Vincolo triennale
Ai sensi dell’articolo dell’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), decreto legislativo (n. 59/2017) cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/2022), i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
Alla luce della disposizione sopra riportata, i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21, nel periodo di blocco triennale:
- non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
- non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale;
- possono presentare domanda di assegnazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
- possono accettare incarichi di supplenza, per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 CCNL 2007)
Sede di titolarità e vincolo triennale
Il CCNI sulla mobilità 2022/25, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, ha previsto una specifica disposizione per i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, senza comunque modificare il vincolo di permanenza suddetto (ma facendolo, eventualmente, slittare di un anno).
Alla luce della disposizione contrattuale, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità (quindi ottenuto il ruolo per il 2022/23, gli interessati possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24); nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:
- scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria (per l’a.s. 2023/4) per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
- scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
- scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda (per l’a.s. 2023/4) ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.