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Elenchi aggiunti I fascia: corsi abilitati 30, 36 e 60 CFU, chi può presentare la domanda? Quale opzione deve essere flaggata nelle sezioni A.1 e A.2? [Chiarimenti]

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che hanno già conseguito oppure che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati entro il 30 giugno 2025.

QUALE VOCE INDICARE?
Chi ha conseguito l’abilitazione o chi la conseguirà entro il 30 giugno 2025, può iscriversi nella I fascia delle GPS.

Com’è noto, esistono diversi tipi di percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023. La piattaforma ministeriale contempla tre opzioni:

  • Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all’art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59
  • Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59
  • Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 36 CFU, di cui all’art. 18-bis, comma 4, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Vediamo bene quali opzione deve essere flaggata.

  1. La prima opzione deve essere flaggata da coloro che hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso abilitante da 60 CFU, di cui all’art. 2 bis d.lgs 59/2017, e ciò anche qualora il percorso sia stato poi abbreviato a seguito del riconoscimento dei 24 CFU.
  2. La seconda opzione deve essere flaggata da coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite i percorsi da 30 CFU. In tal senso può trattarsi di diverse tipologie di percorsi:
    1. i 30 CFU di cui all’art. 13 comma 2 D.lgs 59/2017. Sono i percorsi per i “vincitori di concorso” con almeno tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque anni.
    2. i 30 CFU di cui all’art. 2 ter comma 4 D.lgs 59/2017. Si tratta dei percorsi abilitanti rivolti ai docenti già abilitati su altra classe di concorso oppure specializzati sul sostegno (chiamati anche a volte 30 CFU di cui all’art. 13 DPCM 4 agosto 2023).
    3. i 30 CFU di cui all’art. 2 ter comma 4 bis D.lgs 59/2017. Si tratta dei percorsi abilitanti rivolti ai docenti con tre annualità di servizio svolti negli ultimi cinque anni oppure a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario BIS.
  3. La terza opzione deve essere flaggata da coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite i percorsi da 36 CFU, rivolti ai “vincitori” di concorso che hanno partecipato al concorso con i 24 CFU oppure agli insegnanti tecnico pratici (ITP).

LA SEZIONE A.2
Occorre innanzitutto ricordare che la sezione A.2 “Dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fa riferimento all’analoga voce presente nella TAB3.
A.2 In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1

a.per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e  BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite  attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori

(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo  conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

b.per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero  programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma  17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori

(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto  del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato)

c.per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3,  del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori

(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno  per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso  selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato

d.per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15,  comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del  percorso, ulteriori

e.per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove  sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il  punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di  12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si  tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato

f.per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario,

54

42

66

12

sono attribuiti ulteriori

g.per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario  di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito  di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre  2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti  ulteriori

h.per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e  accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti  ulteriori

Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il  punteggio è attribuito per ciascuna di esse.

24

24

24

Le tabelle titoli delle GPS prevedono infatti l’attribuzione, oltre al punteggio spettante sulla base del “voto di abilitazione”, di un ulteriore punteggio che spetta in funzione del “tipo di abilitazione”. Per poter ottenere tale punteggio è necessario compilare correttamente la sezione A.2 della piattaforma ministeriale.

La voce h della tabella titoli prevede che, per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti, che si aggiungono ai 12 punti (al massimo) che possono essere attribuiti in base al voto.

Orbene, per poter ottenere tale punteggio, l’aspirante dovrà indicare, anche nella sezione A.2, il tipo di abilitazione posseduta. Diversamente, qualora l’aspirante indicasse “nessuna delle voci precedenti (procedura che non prevede selezione in ingresso e numero programmato)”, non verrebbe attribuito alcun punteggio.

Ufficio Stampa Adesso Scuola

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