DOCENTIGPS

GPS 2024/26, gli ATP incominciano a pubblicare le graduatorie definitive come previsto dall’art. 9 dell’Om 88/2024. Aggiornamento con Roma, Torino e Isernia

Sui siti degli Uffici scolastici provinciali sono in pubblicazione le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/26. Le graduatorie vengono pubblicate in forma definitiva.

L’art. 9 dell’Om 88/2024 prevede:

1. Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Riesame in autotutela

Seppure la normativa non preveda la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli Uffici Scolastici permettono in linea generale la segnalazione di eventuali difformità tra il punteggio atteso e quello selezionato dal sistema informatico. Attenzione: bisogna rispettare i tempi indicati per proporre eventuali osservazioni e le indicazioni dell’Ufficio scolastico: indirizzo email, modalità reclamo.

Quali sono gli errori più comuni

  1. inserimento laurea triennale come ulteriore titolo
  2. inserimento servizio svolto alla primaria da MAD, senza titolo, per le classi di concorso della scuola secondaria 
  3. inserimento voto di abilitazione percorsi 30 CFU arrotondato per eccesso
  4. inserimento con CFU mancanti nel titolo
  5. esperienze di ricerca non equiparabili per durata e ragione giuridica agli assegni di ricerca universitari

Elenco GPS in aggiornamento

Abruzzo

Chieti e Pescara –

Basilicata

Matera  avviso reclamo –

Potenza –

Calabria

Catanzaro –

Cosenza –

Reggio Calabria –

Vibo Valentia –

Campania

Avellino –

Benevento – modalità reclamo –

Napoli visualizzazione punteggio e reclami entro 5 giorni –

Salerno GPS Sostegno –

Caserta –

Emilia Romagna

Bologna –

Ferrara –

Friuli Venezia Giulia 

Trieste –

Pordenone –

Udine –

Lazio

Roma

Rieti –

Viterbo –

Frosinone sostegno –

Liguria

Savona –

Lombardia

Milano – Bergamo –

Lodi – Sondrio –

Pavia –

Marche

Ascoli Piceno e Fermo –

Ancona –

Macerata –

Pesaro Urbino –

Molise

Isernia

Piemonte

Alessandria –

Biella –

Vercelli –

Novara –

Torino

Puglia

BAT – Bari –

Brindisi –

Lecce – avviso e modulo reclamo –

Foggia –

Taranto –

Sardegna

Cagliari –

Oristano – Nuoro + incrociate – Sassari + avviso 9/08 –

Sicilia

Agrigento –

Caltanissetta ed Enna –

Messina –

Palermo –

Ragusa –

Siracusa –

Catania –

Toscana

Arezzo –

Firenze –

Grosseto – integrazione –

Lucca –

Massa Carrara –

Pisa –

Siena –

Pistoia –

Prato –

Umbria

Perugia – Terni –

Veneto 

Belluno –

Treviso –

Esclusioni

Gli Ambiti territoriali pubblicano altresì le esclusioni

Le motivazioni sono indicate all’art 7 commi 5,6,7,9,10,11,12 dell’Om 88/2024 :

5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.

6. L’amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’articolo 6. 8. L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.

10. Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e).

12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

UfficioStampaAdessoScuola

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