Immissioni in ruolo 2024/25, posti riservati a invalidità 50%(Legge 68/99), militari 30% (D.lgs. 66/2010) e operatori servizio civile universale 15% (DL 44/2023)
Le operazioni di immissione in ruolo sono state ormai avviate e tra i destinatari aspiranti al ruolo vi sono anche quei docenti che fruiscono della riserva dei posti i quali verranno assunti indipendentemente dal punteggio e dalla posizione in graduatoria.
Vediamo a chi spetta la riserva dei posti e come si applica
Immissioni in ruolo 2024/25
I posti autorizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 sono in totale 45.124, posti che saranno assegnati attingendo per il 50% da GaE e il 50% da GM, graduatorie quest’ultime da cui attingere secondo un preciso ordine e precise percentuali nell’ambito del 50% di disponibilità alle stesse destinate, come indicato nelle istruzioni operative a.s. 2024/25, contenute nell’Allegato A al DM 158/2024.
Alle immissioni in ruolo 2024/25 partecipano e parteciperanno anche i vincitori dei concorsi infanzia/primaria e secondaria PNRR 2023: vi partecipano entro il 31 agosto i vincitori inclusi in GM già pubblicate e quindi utili alle assunzioni entro la predetta data; vi parteciperanno entro il 31 dicembre 24 i vincitori le cui GM saranno pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024.
Quanto detto è disposto dal DL n. 71/2024 che ha previsto, tra l’altro, per gli assunti entro il 31/12 l’accantonamento dei posti ad essi spettanti, come indicato anche nelle suddette istruzioni operative e nella nota n. 120210 del 2 agosto u.s.
Riserva posti
Alcuni aspiranti, indipendentemente dalla posizione in GM, potrebbe essere immessi in ruolo in quanto beneficiari di uno dei titoli di riserva previsto dalle varie disposizioni legislative in materia.
Queste, come leggiamo anche nelle istruzioni operative a.s. 2024/25, le disposizioni legislative in parola:
- legge n. 68/99
- D.lgs. n. 66/2010
- DL n. 44/2023
Ciascuna di esse riguarda determinate categorie di personale, cui riservare un precisa percentuali di posti.
Le suddette istruzioni operative forniscono indicazioni di carattere generale, mentre spetta agli Uffici procedere all’applicazione delle stesse, ossia vedere le aliquote spettanti a ciascuna categoria di riservisti, procedere al calcolo delle stesse (aliquote) in termini di posti, nonché rispettare le previsione di legge in merito all’ordine cui applicare le riserve in questione. Queste le indicazioni fornite nelle citate istruzioni:
- per la definizione delle quote di riserva vanno seguite le disposizioni di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999, nonché le indicazioni della CM n. 248/2000;
- per la suddetta definizione si deve altresì tener conto delle sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell’11/09/2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento, ai fini della copertura dei posti riservati (L. 68/99), deve essere considerata come graduatoria unica. Analogamente, vanno considerate come graduatoria unica quelle del concorso ordinario, comprendendovi anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi;
- ai fini del collocamento obbligatorio (ossia delle assunzioni riservate), va inoltre applicato l’art. 3/123 delle legge n. 244/2007 che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 1/2 L. 407/1998) gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
- vanno applicate le disposizioni legislative relative ad altre categorie di beneficiari della riserva di posti, quali il D.lgs. 66/2010 (articoli 678/9 e 1014/3) e il DL 44/2023 (articolo 1/9-bis).
Legge 68/99
Ai sensi della legge n. 68/99 sono destinatari della riserva di posti le seguenti categorie di personale:
- A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- B. Invalido di guerra
- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- M. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- N. Invalido civile
- P. Non vedente o sordomuto
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come detto nel paragrafo precedente, sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Al personale suddetto può essere assegnato sino al 50 % dei posti destinati alle immissioni in ruolo, percentuale da suddividere tra GaE e GM. Queste le singole percentuali destinate alle varie categorie succitate:
- una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata alla persone con disabilità (invalidi);
- una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata a orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate;
- gli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.
Quanto al calcolo delle quote di riserva (e quindi del numero di posti da destinare alle categorie beneficiarie della riserva di posti), lo stesso è effettuato, a livello provinciale, per ciascuna graduatoria e, nel caso della scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso, nella maniera seguente:
- prima si calcola il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre);
- poi, in base alle sopra riportate aliquote (7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), si calcola il numero di posti da riservare a ciascuna delle due predette categorie di beneficiari;
- quindi si sottrae al numero di posti ricavato (punto precedente) quello dei posti già eventualmente occupati da “riservisti” (ossia personale già assunto sulla quota di posti riservati);
- il risultato della sottrazione, di cui al punto precedente, darà il numero di assunzioni da effettuare dalle graduatorie.
- siano già sature (ossia è stato già assunto a tempo indeterminato il 7% di invalidi e l’1% di orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), non si procede alle assunzioni in ruolo dei riservisti o meglio ai sensi della legge 68/99;
- non siano state integralmente coperte con le immissioni in ruolo, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle suddette categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e dalle GPS;
- siano state integralmente coperte con le immissioni in ruolo, non si procede ad assunzioni riserva da GaE e GPS di cui al punto precedente.
D.lgs. 66/2010
Beneficiano della riserva di posti ai sensi del decreto legislativo in questione:
- gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9);
- volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente.
A tale personale è riservato il 30 per cento dei posti ma, come leggiamo nel medesimo decreto, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dunque, la riserva in questione opera fermi restando i diritti all’assunzione del personale di cui al paragrafo precedente (legge 68/99) e sempre nel rispetto dei limiti di cui al DPR n. 3/1957 e del D.lgs. 151/2001, secondo cui le riserve di posti non può superare il 50% dei posti da assegnare. Il fatto che tale riserva di posti operi “fermi restando i diritti” dei titolari del beneficio ai sensi della legge 68/99, sta a significare che in primis vanno assunti i riservisti di cui alla predetta legge.
DL 44/2023
Anche in tal caso la riserva si applica, fermi restando i diritti all’assunzione del personale di cui alle legge 68/99 e sempre nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare ai riservisti.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto sopra, le assunzioni sui posti riservati avvengono prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui alla legge n. 68/99, come si evince dalle disposizioni legislative relative agli altri beneficiari della riserva di posti, che dispongono tutte che le stesse si applicano fermi restando i diritti dei beneficiari della predetta legge.
A ulteriore conferma di ciò, le istruzioni operative succitate, nel fornire indicazioni per la redazione delle GM delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 (concorsi PNRR 2023 secondaria e infanzia/primaria), dopo aver citate le categorie di riservisti, così indicano:
Ricordiamo infine che le riserve sono state inserite dai candidati in fase di aggiornamento delle GaE, per gli aspiranti inclusi nelle medesime, in fase di compilazione delle domande di partecipazione ai concorsi per gli aspiranti inclusi nelle GM.
UfficioStampaAdessoScuola