Immissioni in ruolo docenti 2022/23 e Legge 104: come si applica la priorità nella scelta della sede
Ai fini delle immissioni in ruolo docenti, in corso in alcune regioni e su determinate classi di concorso dove si è concluso il concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021, riproponiamo il seguente articolo riguardante la priorità nella scelta della sede in presenza di soggetti che usufruiscono della Legge 104/92.
Assunzioni docenti 2022/23, priorità nella scelta della sede per i beneficiari della Legge 104
Durante la fase delle immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2022/23, la persona con disabilità personale, ai sensi degli articoli 21 e 33 comma 6 della Legge 104/92, come del resto il soggetto che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (comma 5 articolo 33), ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede.
Il suddetto diritto di precedenza nell’assegnazione della sede opera nel seguente ordine e per le sottoindicate situazioni:
- persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza;
- persone disabili in situazione di gravità (ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 33), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 33 comma 5 della Legge 104. In questo caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli/sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.
Immissioni in ruolo da GM concorsi
In merito alla procedura di immissione in ruolo dalle graduatorie di merito concorsuali, le precedenze relative alla Legge 104 non si applicano (durante la cosiddetta fase 1) in relazione alla scelta della provincia, ma solamente all’interno della provincia, per quanto riguarda la scelta della sede (Fase 2). Il docente, pertanto, potrà beneficiare della priorità nella scelta della sede all’interno della provincia, secondo le condizioni previste dal vigente CCNI sulla mobilità del personale di ruolo.
Nel caso in cui si tratti di disabilità personale, viene applicato il diritto alla scelta per qualsiasi istituto scolastico anche se questo non è ubicato all’interno della propria provincia di residenza.
Per chi invece assiste parenti in situazioni di handicap, il diritto può essere esercitato solamente per le scuole situate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in quel determinato comune, in comune viciniore, naturalmente appartenente alla stessa provincia di assistenza.
Immissioni in ruolo da GAE
Per quanto riguarda lo scorrimento delle GAE, il diritto alla scelta della sede scolastica spetta a coloro che hanno richiesto la priorità, in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, compilando l’apposita sezione H4 e allegando, ove richiesto, le relative certificazioni. La precedenza opererà secondo la medesima normativa sopra descritta in relazione alle assunzioni da graduatorie di merito concorsuali.
In relazione alle operazioni di immissioni in ruolo docenti, secondo le condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo, saranno assegnate, in via prioritaria, le sedi ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992 (artt. 21, 33 commi 5, 6 e 7):
- A tal riguardo gli aspiranti dovranno indicare il diritto alla priorità nella scelta della sede, i dati degli assistiti, l’ente che ha rilasciato la certificazione.
- Inoltre, dovranno allegare in un unico file (formato PDF oppure una cartella compressa ZIP) anche la documentazione relativa alla Legge 104/1992.
Fonte: Legge 104/92 – CCNI sulla mobilità del personale di ruolo
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