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Lavoratori fragili, le tutele: fino al 31 ottobre possono svolgere altra mansione

Sono da considerarsi ‘fragili’ i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) nonché di soggetti in condizioni di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Con una FAQ il Ministero ci ricorda quali tutele sono previste per i lavoratori fragili:
👉 Fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili pubblici e privati potranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, chiaramente compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, o con lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto. Rimangono comunque:
👉 I datori di lavoro hanno l’obbligo , di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;
👉La possibilità, per le aziende private, di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali. Il datore di lavoro potrà adempiere agli obblighi d’informativa stabiliti dalla legge nei confronti del dipendente in via telematica, anche utilizzando la documentazione disponibile sul sito dell’Inail.
👉Non è stata prorogata, invece, la possibilità per i lavoratori fragili di restare a casa nell’ipotesi in cui siano impossibilitati ad accedere allo smart working, con l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero ed esenzione del periodo dal comporto.
👉E’ stato inoltre prorogato il termine della sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 dicembre 2021. Fino a questa data i datori di lavoro, pubblici e privati, devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischio), al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali. L’azienda, con il medico competente oppure avvalendosi delle competenze mediche dell’Inail, è tenuta ad assicurare un apposito programma di protezione particolare per tali lavoratori.

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