Part time 2023 docenti e ATA, domande entro il 15 marzo 2023. Modelli in word da scaricare
Si rappresenta che il 15 marzo 2023 scade il termine perentorio per la presentazione, presso le segreterie scolastiche, delle domande di rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.
Nuove domande di part time:
Le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI, al percorso Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande, tutte le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini.
Gli originali delle predette istanze dovranno essere trattenuti dalle scuole per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Una copia delle domande presentate dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per l’acquisizione a SIDI del relativo contratto.
In ragione di quanto stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 del 29.11.2007, si ricorda che la capienza del contingente autorizzabile alla fruizione del part time deve rispettare l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima, in riferimento alle posizioni della stessa.
Rientro a tempo pieno:
Il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto. In caso di rientro da part-time a tempo pieno, la chiusura del contratto a SIDI sarà effettuata dallo scrivente Ufficio, mentre rimane di competenza delle istituzioni scolastiche la predisposizione del contratto cartaceo di rientro in regime di full time; le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time (art. 11 dell’O.M. n. 446/97), possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.
Variazione orario part time:
Il personale già collocato in regime di part time, che intenda modificare il proprio orario di servizio per motivi personali, dovrà presentare apposita richiesta al Dirigente Scolastico entro i termini previsti. Copia del contratto di variazione oraria predisposto dalle istituzioni scolastiche dovrà essere spedita allo scrivente Ufficio, che provvederà ad aggiornare a SIDI il contratto già acquisito.
Per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado, che non intenda in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente e comunicato allo scrivente Ufficio (anche in questo caso dovrà essere trasmessa copia del contratto di variazione oraria) in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
Personale trasferito:
Le Istituzioni Scolastiche, presso le quali venga assegnato per trasferimento da altre province personale già in part time, dovranno dare immediata notizia a questo Ufficio e, comunque, in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto.
Si richiama, inoltre quanto previsto dall’art. 73 del D. L. 112/08, convertito in legge n. 133 del 2008, in base al quale a fronte di un’istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico, in quanto la trasformazione “può” essere concessa all’esito della valutazione dell’Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Infatti, qualora derivi un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro.
Infine, si rappresenta che qualora dovesse determinarsi un esubero di domande rispetto al contingente, quest’Ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:
– Precedenze di cui all’art. 8 del D.L. 81/2015;
– Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo di domanda sarà considerata pari a zero);
– Maggiore età.
FONTE: Ambito Territoriale di Napoli
ALLEGATI:
Mod.B-rientro-a-tempo-pieno-2023-24
UfficioStampaAdessoScuola