Supplenze personale ATA 22/23: regolamento MIUR nota n. 28597 del 29 luglio 2022 e Dm 430/2000
Le convocazioni per il conferimento di supplenze annuali o temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che lavora nelle scuole sono effettuate utilizzando le graduatorie di Prima fascia (graduatorie ATA 24 Mesi). Esaurita tale fascia si passa agli aspiranti inseriti nella seconda fascia, e, in subordine, vengono utilizzate le graduatorie ATA terza fascia.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare n. 28597 del 29 luglio 2022 contenente il regolamento per le supplenze al personale ATA a.s. 2022/2023.
ECCO LE NUOVE REGOLE con la circolare da scaricare:
Circolare n. 28597 del 29 luglio 2022 Art 3 e 4 CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA .
- I posti rimasti vacanti dopo le operazioni per le immissioni in ruolo nel personale ATA (eccetto quelli per DSGA) sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
- Le supplenze sono assegnate, in ordine, dalle graduatorie ATA di prima fascia (graduatorie ATA 24 mesi), dalle graduatorie ATA di seconda fascia e dalle graduatorie ATA di terza fascia.
- In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti residui sono assegnati dai dirigenti scolastici scorrendo le graduatorie d’istituto.
- Divieto di lasciare una supplenza ATA con contratto al 30 giugno 2023 se già si lavora con un contratto della stessa scadenza. “Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine” Dm 430/2000 art 7 let. B c. 2
- L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, fino al 31 agosto o al 30 giugno, purché intervenga prima della presa di servizio .
- Per le supplenze attribuite su spezzone orario è garantito in ogni caso il completamento ed è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento orario è possibile solo tra posti dello stesso profilo.
- Le supplenze brevi non si possono assegnare al personale appartenente
– al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti o per assenze superiori a 30 giorni;
– al profilo di assistente tecnico, salvo che per assenze superiori a 30 giorni;
– collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.
- Possibilità di delega per la nomina, dunque l’aspirante può farsi rappresentare da un proprio delegato in sede di conferimento dell’incarico.
- Non sono applicate sanzioni in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
- Per il profilo di DSGA eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate sono coperti facendo ricorso agli assistenti amministrativi facenti funzione.
- Supplenze per eventuali posti per ex LSU ATA residuati dalla terza procedura assunzionale di cui all’articolo 58, comma 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 saranno conferite con modalità specifiche e separate che saranno comunicate in seguito.
- L’incarico di supplenza è prorogato a favore del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto, se al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi.
- Le disponibilità derivanti dal part-time (posti vacanti solo di fatto e non di diritto) vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
- Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche in istituzioni scolastiche diverse.