SOSTEGNOTFA IX CICLO

TFA sostegno IX ciclo, FAQ del MUR sulla riserva del 35%: ACCESSO DIRETTO ai “riservatari 3 su 5” è valutato l’anno in corso 23/24, NO abilitazione disciplina, NO 24 cfu 

Dal 7 al 10 maggio si svolgeranno le selezioni per l’accesso al percorso TFA sostegno IX ciclo per l’anno accademico 2023/24:

  • Chi le supera sarà ammesso alla prova scritta.
  • Vi sono però alcuni docenti che hanno l’esonero dalla prova preselettiva e alcuni che potrebbero accedere direttamente al percorso, senza svolgere alcuna prova.

La riserva del 35% dei posti

Il Decreto Interministeriale n. 549 del 29 marzo 2024 ha determinato la quota dei posti riservati ai docenti del comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo” nel 35% dei posti assegnati per ogni grado nell’Ateneo di riferimento.

Chi ha l’accesso diretto al corso

docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento

Selezione per titoli e servizio qualora domande siano superiori al numero dei posti

Qualora le domande pervenute per ogni grado di scuola siano in numero superiore ai posti disponibili per la riserva, i singoli Atenei dovranno predisporre una graduatoria in cui i candidati saranno selezionati in base ad una tabella, già predisposta, basata su titoli e servizio.

La tabella A: titoli e servizio validi per accedere direttamente al TFA sostegno

Ecco la tabella A, predisposta dai Ministeri MUR e MIM per graduare i docenti, nel caso in cui le domande di accesso siano in numero superiore ai posti disponibili

Il punteggio maggiore va al SERVIZIO DI INSEGNAMENTO

Servizio di insegnamento su posto di sostegno (si valuta solo se annualità):

  • 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado
  • 3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado
  • titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore.
  • Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso
  • Master universitari e accademici di secondo livello
  • Diploma di specializzazione
  • Dottorato di ricerca
  • Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera

Decreto n. 549 del 29 marzo 2024

Ci saranno due graduatorie

Come indicato nel Decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024, ogni Università dovrà predisporre due graduatorie

  • una per i candidati che sostengono le prove di accesso per i posti a bando (a cui deve essere sottratta la riserva del 30%)
  • l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti

Se non si ha l’accesso diretto

TFA sostegno IX ciclo, nuovi BANDI aggiornamento al 22/04/24 – Adesso scuola

Le FAQ del MUR sulla riserva del 35%

Oggetto: percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. DM 29.03.2024, n. 583.
In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, relative all’attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale in oggetto per l’attivazione del IX ciclo sul sostegno didattico, si rappresenta quanto segue.

1)Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?
I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.

2)I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dallariserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle provescritte e orali?
I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte. (in analogia con quanto previsto dall’art. 2, comma 08, del decreto-legge 22/2020, convertito dalla legge 41/2020 nonché dall’art. 4, comma 3-bis del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92).

3)Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del13/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al31/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/2022. I 24 CFUsono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?
No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).

4)Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo validoanche per l’accesso al IX ciclo sostegno?
Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.

5)Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su10)devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella Adel decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare in analogia?
La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

6)Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le oredi ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicataanche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?
La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno – in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 – il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.

7)In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 – relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017,n.59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:
a)I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?
Sì, corretto.

b)Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del testpreselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?
Sì, corretto.

c)Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5”inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?
Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).

d)Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i“riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?
I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.

e)Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domandadi partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?
La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).

f)Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.

SCARICA LA  Nota09-04-24_MUR-Uff-III_Accesso-progr_procedure_valutazione_titoli_studio

Come calcolare i 3 anni di servizio utili

  • l’ultimo anno di riferimento è il 2023/24, quindi il primo è il 2019/20
  • il servizio può essere stato svolto nelle scuole statali, paritarie, percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
  • bisogna essere in possesso del titolo di studio per il grado richiesto (nel caso della secondaria la laurea deve avere gli eventuali CFU richiesti dalla normativa per l’accesso alle classi di concorso)
  • non è necessario l’anno di servizio specifico
  • è possibile utilizzare anni di servizio svolti da MAD senza titolo Es. 3 anni di servizio su posto di sostegno alla primaria, senza titolo con la primaria ma con laurea utile per la secondaria. Adesso la laurea diventa titolo di accesso al TFA sostegno per la scuola secondaria e i 3 anni di servizio (seppure svolti alla primaria, addirittura senza titolo) permettono l’accesso alla riserva del 35% dei posti. Se un candidato ha una laurea che permette l’accesso sia ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado che ad una classe di concorso della secondaria di secondo grado, può utilizzare i 3 anni di servizio per entrambi i percorsi, purché la richiesta venga inoltrata allo stesso Ateneo.

UfficioStampaAdessoScuola

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