DOCENTISOSTEGNO

TFA SOSTEGNO VI CICLO

TFA SOSTEGNO VI CICLO
 Requisiti di partecipazione
L’articolo 3 del suddetto DM 92/2019 dispone che, per partecipare alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.
 Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 Oppure diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
 Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 Oppure laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
Insegnanti tecnico-pratici:
abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)
 I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
 Sono, infine, ammessi con riserva tutti coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione.
 Ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero
L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019 dispone che sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione, quindi senza effettuare la selezione per l’accesso, i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito (avendo superato le prove), ma non in posizione utile (cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando).

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