SOSTEGNOTFA VII CICLO

TFA sostegno VII ciclo, requisiti d’accesso – Art. 3 del DM n. 92/2019

🟢 I requisiti d’accesso sono indicati nell’articolo 3 del DM n. 92/2019, come di seguito riportato:

👉Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

👉Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);

La laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal  DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta.

L’aspirante deve essere in possesso del titolo entro il termine di presentazione della domanda (compresi i 24 CFU e/o eventuali CFU per completare il piano di studi).

Sono ammessi con riserva esclusivamente gli aspiranti che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione della domanda per il relativo grado di scuola.

Non è possibile accedere con laurea triennale, neanche se in possesso dei 24 CFU.

👉Insegnanti tecnico-pratici:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)

I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

🟢 Chi salta il test preselettivo:

Alcuni aspiranti all’accesso al TFA sostegno VII ciclo “salteranno”  il test preselettivo e svolgeranno direttamente la/e prova/e scritta/e, superata la quale potranno svolgere quella orale. Tale previsione ha diverse fonti normative: legge n. 104/92; legge n. 41/2020;

👉Aspiranti beneficiari legge 104/92

L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

👉Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo

In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta

Gli aspiranti, che si trovano nella suddetta condizione, accedono direttamente alla/e prova/e scritta.

👉Aspiranti con servizio su sostegno

Analogamente, accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e  gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

L’annualità di servizio, anche non continuativa, va computata secondo quanto indicato nell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99.

In base alla citata legge, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Pertanto, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

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